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Mercoledì, 24 Aprile 2024
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Corte Ue: "Il sapore di un alimento non è tutelato dal diritto d'autore"

Una sentenza dei giudici europei respinge la richiesta di un produttore di formaggi che chiedeva il riconoscimento dell'unicità di una crema spalmabile

Il sapore di un alimento, nel caso specifico di un formaggio spalmabile, non è tutelato dal diritto d'autore, poiché, dipendendo dal gusto, senso eminentemente soggettivo, non può essere qualificato come "opera". E' quanto stabilisce una sentenza della Corte di giustizia dell'Ue, chiamata a dirimere una causa che vede contrapposte due imprese olandesi del settore alimentare e della distribuzione, Levola e Smilde. La Levola detiene i diritti di proprietà intellettuale sull'Heksenkaas, un formaggio spalmabile con panna ed erbe aromatiche, creato da un commerciante olandese di prodotti ortofrutticoli e prodotti freschi, che glieli ha ceduti.

Il caso

Dal 2014 la Smilde, società di diritto olandese, produce un altro formaggio spalmabile, il Witte Wievenkaas, per una catena di supermercati nei Paesi Bassi, dal sapore assimilabile. Per la Levola, la produzione e la vendita del Witte Wievenkaas violano il suo diritto d'autore sul sapore dell'Heksenkaas; pertanto, la società ha chiesto ai giudici olandesi di ingiungere alla Smilde di smettere di produrre e di distribuire il formaggio spalmabile che avrebbe 'plagiato' l'Heksenkaas.

Secondo la Levola il sapore dell'Heksenkaas costituisce un'opera tutelata dal diritto d'autore, come un romanzo, una poesia o una canzone, e il sapore del Witte Wievenkaas costituisce una riproduzione dell'opera protetta da copyright. La Corte d'Appello di Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi) ha chiesto alla Corte di giustizia se il sapore di un alimento possa beneficiare di tutela in forza della direttiva sul diritto d'autore.

Le motivazioni dei giudici

La Corte osserva che, per essere tutelato dal diritto d'autore, il sapore di un alimento deve poter essere qualificato come "opera", qualificazione presuppone, anzitutto, che l'oggetto in questione costituisca una creazione intellettuale originale. Essa richiede, inoltre, un'"espressione" di tale creazione intellettuale originale. La nozione di "opera", continua la Corte, implica necessariamente "un'espressione dell'oggetto della tutela ai sensi del diritto d'autore che lo renda identificabile con sufficiente precisione e obiettività".

Per la Corte è impossibile un'identificazione precisa e obiettiva del sapore di un alimento. Su tale punto, la Corte precisa che, a differenza, ad esempio, di un'opera letteraria, pittorica, cinematografica o musicale, che è un'espressione precisa e obiettiva, l'identificazione del sapore di un alimento si basa essenzialmente su sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili. Le esperienze del gusto, com'è noto almeno dal tempo dei latini, dipendono, in particolare, da fattori connessi alla persona che assapora il prodotto in esame, come la sua età, le sue preferenze alimentari e le sue abitudini di consumo, nonché l'ambiente o il contesto in cui tale prodotto viene assaggiato.

Inoltre, non è possibile, con i mezzi tecnici disponibili oggi, procedere ad un'identificazione precisa e obiettiva del sapore di un alimento, che consenta di distinguerlo dal sapore di altri prodotti dello stesso tipo. Considerato tutto questo, la Corte conclude dichiarando che il sapore di un alimento non può essere qualificato come "opera" e, quindi, non può beneficiare della tutela del diritto d'autore ai sensi della direttiva.

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