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Venerdì, 19 Aprile 2024
Ambiente&Clima

"Quel biocarburante è un rifiuto", Corte Ue respinge ricorso di un'azienda italiana

La sentenza dei giudici europei dà ragione alla decisione della Provincia di Cuneo, che aveva negato l'ok all'uso di un combustibile vegetale poiché non inserito nell'elenco delle sostanze autorizzate: "Il principio di precauzione viene prima"

Aveva convertito l'impianto di alimentazione a metano con un liquido combustibile ottenuto dal trattamento chimico di oli vegetali esausti. Detta cosi', sembra una mossa volta a rendere più sostenibile l'azienda e dunque da premiare. Peccato pero' che il biocarburante usato dalla piemontese Prato Nevoso Termoenergy non fosse inserito nell'elenco delle sostanze di questo tipo autorizzate. Una carenza rilevata dalla Provincia di Cuneo, che ne ha bloccato l'utilizzo, bollando l'olio come rifiuto e innescando un braccio di ferro legale che si è concluso con una sentenza della Corte di giustizia dell'Ue. Che ha dato ragione alla stessa Provincia.

Secondo i giudici europei, infatti, l'incertezza scientifica sui rischi ambientali di una sostanza utilizzata in un impianto che produce emissioni nell'atmosfera ne "giustifica la non inclusione tra i combustibili autorizzati". In altre parole, vige il principio di precauzione, che la Provincia ha rispettato con il suo stop alla Prato Nevoso. I giudici di Lussemburgo hanno rilevato che "l'esistenza di un certo grado di incertezza scientifica relativa ai rischi ambientali" e sulla salute umana associati all'impiego di sostanze, come alcuni oli vegetali, qualificate come rifiuto, "può indurre uno Stato membro, tenuto conto del principio di precauzione, a non includere tale sostanza nell'elenco dei combustibili autorizzati". 

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