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Venerdì, 29 Marzo 2024
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Corte Ue: non si possono usare sugli alimenti figure che evochino la zona di una Dop

L'evocazione nelle confezioni è illegittima se non si tratta davvero di una denominazione di origine protetta. De Castro (Pd): “Basta alle immagini di Verdi su finto parmigiano e simili”

L'utilizzo di "segni figurativi" che evocano l'area geografica cui è collegata una denominazione di origine protetta può costituire "un'evocazione illegittima" della stessa Dop. Lo stabilisce la Corte di Giustizia dell'Ue, in una sentenza che riguarda il Queso manchego, un formaggio Dop spagnolo.

Il caso spagnolo

La vicenda trae origine da una causa intentata dalla Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego contro la Industrial Quesera Cuquerella (Iqc), azienda che commercializza tre dei suoi formaggi utilizzando etichette che contengono il disegno di un cavaliere che assomiglia alle raffigurazioni abituali di Don Chisciotte della Mancia, di un cavallo magro e di paesaggi con mulini a vento e pecore, nonché i termini "Quesos Rocinante" (Ronzinante era il cavallo di Don Chisciotte). I formaggi non sono compresi nella denominazione di origine protetta Queso manchego, che protegge i formaggi lavorati nella regione della Mancia (Spagna) con latte di pecora e nel rispetto del disciplinare. Per la Fondazione, le etichette e i termini utilizzati dalla Iqc costituiscono un'evocazione illegittima della Dop. I giudici spagnoli di primo e di secondo grado hanno ritenuto che i segni e le denominazioni utilizzati da Iqc evochino la regione La Mancia, ma non necessariamente il Queso manchego protetto dalla Dop.

La sentenza della Corte

La Corte suprema spagnola (Tribunal Supremo) si è rivolta alla Corte di giustizia dell'Ue, la quale ha constatato, tra l'altro, che "l'utilizzo di segni figurativi che evocano l'area geografica alla quale è collegata una denominazione d'origine può costituire un'evocazione della medesima, anche nel caso in cui i segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d'origine, non sono protetti da quest'ultima". La Corte conclude, tra l'altro, che spetterà dunque al Tribunal Supremo valutare se gli elementi figurativi e denominativi relativi al prodotto in questione, fabbricato o consumato per lo più in Spagna, evochino nella mente dei consumatori spagnoli l'immagine di una denominazione registrata, che dovrà, in tal caso, essere protetta contro "un'evocazione" che avrebbe luogo nell'intera Unione.

Basta col simil parmigiano

Grazie ai giudici di Lussemburgo, non si correrà più il "rischio di vedere sull'imballaggio di un formaggio simil Parmigiano reggiano, l'immagine del maestro Giuseppe Verdi, o ancora il paesaggio unico delle colline del Prosecco sull'etichetta di uno sconosciuto vino frizzante", ha commentato Paolo De Castro del Pd, primo vicepresidente della commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, del Pd. Per De Castro, la tutela dei prodotti di qualità ad Indicazione Geografica, "che sono la nostra eredità culturale e una grande risorsa economica da custodire e valorizzare, esce ancora più rafforzata dalla sentenza espressa oggi dai giudici europei contro i 'falsi' nel settore agroalimentare".

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