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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Nell'Ue si possono vietare coltivazioni Ogm anche se approvate da Bruxelles

Lo stabilisce una sentenza della Corte di giustizia. Un coltivatore di mais geneticamente modificato aveva contestato il divieto previsto dal Friuli Venezia Giulia per evitare contaminazioni accidentali di altri prodotti

Il divieto stabilito dal Friuli Venezia Giulia di coltivare organismi geneticamente modificati (Ogm), seppur autorizzati a livello europeo, non infrange di per sé il diritto dell'Unione europea. Lo sancisce una sentenza della Corte di Giustizia dell'Ue, la quale precisa che la misura, avente lo scopo di evitare la presenza accidentale di Ogm in altri prodotti, deve risultare “necessaria e proporzionata all’obiettivo”. Sarà comunque necessaria una decisione di un tribunale italiano per capire se sussistono questi presupposti.

La decisione deriva da un caso specifico, sorto quando nel maggio del 2015 il signor PH, proprietario di un'azienda agricola in Friuli, aveva iniziato a coltivare una varietà di mais Ogm (noto come MON 810). L'agricoltore era stato pertanto sanzionato in via amministrativa per aver violato una norma regionale del 2011, che esclude la coltivazione di granoturco Ogm al fine di evitare che questi organismi, seppur in maniera accidentale, finiscano nelle colture convenzionali e biologiche del territorio. All'epoca il giudice italiano interpellato si era rivolto alla Corte del Lussemburgo per sapere se il divieto fosse conforme al diritto dell’Unione.

Nella sentenza, la C-24/21, viene richiamata la direttiva 2001/18, che mira a “ravvicinare le disposizioni degli Stati membri e a proteggere la salute umana e l'ambiente quando si procede all'emissione deliberata di Ogm nell'ambiente”. D'altra parte, viene evocato inoltre un regolamento del 2003 che prevede apposite procedure per l'autorizzazione e il controllo di prodotti e mangimi Ogm, al fine di garantire “un elevato livello di protezione della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori”, assicurandoi nel contempo il corretto funzionamento del mercato interno.

Tuttavia, ricordano i giudici, una direttiva del 2001 prevede che gli Stati membri possano adottare le misure necessarie per evitare la presenza accidentale di Ogm in altri prodotti. Proprio sulla base di tale disposizione il Friuli ha potuto varare la sua legge regionale, anche perché ha un territorio caratterizzato da “modalità di coltivazione e strutture aziendali che influenzano il grado di mescolanza tra colture transgeniche e colture non transgeniche”. La Corte evidenzia che le misure di prevenzione devono consentire ai produttori e ai consumatori di scegliere tra produzione biologica, convenzionale e quella con l'impiego di Ogm. 

La sentenza specifica, però, che tali misure “non possono avere l'obiettivo di proteggere la salute umana o l'ambiente poiché detti obiettivi sono garantiti dalle procedure armonizzate di autorizzazione per l'emissione deliberata di Ogm”. Il diritto dell'Unione, in definitiva, esautora lo Stato italiano dato che le leggi europee già condizionano la concessione delle autorizzazioni ad una valutazione dei rischi per la salute umana e per l'ambiente. Non è quindi possibile per un Paese membro “subordinare la coltivazione di Ogm autorizzati" ad una "autorizzazione nazionale, fondata su considerazioni di tutela della salute o dell'ambiente”.

Spetta dunque al giudice nazionale verificare che le misure adottate per evitare la presenza accidentale di Ogm in altri prodotti siano “necessarie, secondo il principio di proporzionalità” a raggiungere tale obiettivo, prendendo in considerazione le linee guida adottate da Bruxelles in una raccomandazione del luglio 2010. In conclusione, il diritto europeo non impedisce l'esistenza di una legge che vieti coltivazioni geneticamente modificate sul territorio di una regione, ma devono sussistere tre condizioni.

In primo luogo la finalità dev'essere quella di evitare la presenza accidentale di Ogm in altri prodotti. In secondo luogo la misura deve avere l'obiettivo di garantire ai produttori e ai consumatori di poter scegliere tra diverse tipologie di alimenti (biologici, convenzionali e geneticamente modificati) tenuto conto delle particolarità di tali colture in un determinato territorio. Infine la norma dev'essere necessaria e proporzionale per conseguire questo obiettivo. La palla passa adesso al giudice friulano.

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