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Giovedì, 28 Marzo 2024
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A cura di Raffaella Pergamo

Laureata in Commercio Internazionale e Mercati Valutari, è una ricercatrice del Consiglio per la ricerca e l’analisi dell’economia agraria. Attualmente lavora al Mipaaf presso la postazione tecnica della Rete Rurale ed è coinvolta nella Rappresentanza nazionale presso il Comitato Sviluppo rurale della Commissione europea e nel Coordinamento orizzontale delle problematiche di corretta interpretazione tecnica della normativa unionale, con funzioni di collegamento tra le Autorità di gestione, la Commissione e il Consiglio UE. I suoi interessi di ricerca sono, altresì, analisi economica delle filiere, agricoltura di precisione e digitale, strumenti finanziari per l’agricoltura, economia circolare e tutela della biodiversità. E’ autrice e coautrice di numerose pubblicazioni di taglio economico-agrario ed ha partecipato in qualità di relatore a diversi convegni nazionali ed internazionali. Dal 2010 è socia della Società Italiana degli Economisti Agrari. E’ componente del CUG CREA e partecipa alle attività della Rete Alleanza per le donne

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Reati alimentari depenalizzati, il governo corregge il tiro

Con un decreto, l'esecutivo pone rimedio all’abrogazione delle sanzioni contro chi vende cibo avariato o con sostanze nocive superiori ai limiti di legge

Dal 26 marzo preparare e distribuire per il consumo il cibo avariato sarà ancora un reato penale. Con un decreto, governo ha infatti corretto in tempo la depenalizzazione dei reati alimentari denunciata nei giorni scorsi da diversi esperti e politici in seguito all'approvazione della nuova legge di riassetto del regime di controlli nel settore agrifood, che doveva limitarsi a recepire una direttiva Ue volta ad armonizzare i diversi sistemi del mercato unico, ma che si era spinta oltre, abrogando l'articolo 5 della legge 283 del 1962. Quello che prevede per l'appunto sanzioni penali per i più frequenti reati di adulterazione, dalla messa in commercio di cibo in cattivo stato di conservazione alla vendita di prodotti alimentari con additivi chimici e pesticidi nocivi superiori ai limiti.

Come riportato da AgriFoodToday il 15 marzo scorso, il decreto legislativo 27/2021, con l’abrogazione della L.283/62, aveva creato un vuoto sull’aspetto sanzionatorio penale dei reati riguardanti la sicurezza alimentare. L’efficacia in materia della legge abrogata è riconducibile a tre articoli in particolare:  

- l’articolo 5 che descrive quali elementi e in che stato di conservazione è vietato utilizzare nella preparazione di alimenti o bevande, nella vendita e somministrazione e distribuzione al consumo

– l’art.6 che contravvenziona con arresto e ammenda

- e l’art.12 che vieta l’importazione di qualsiasi sostanza destinata all’alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla legge.

I tre articoli citati svolgono l’importante funzione di garantire l’igiene della produzione e della vendita degli alimenti, tutelando, indirettamente, la salute pubblica.
Appare chiaro che l’abrogazione della legge 283/62 non poteva essere realizzata senza delega circoscritta, considerando che il disegno di legge Caselli n.283  “Nuove norme in materia di reati agroalimentari” è in piena discussione parlamentare, per cui si è trattato di un mero errore materiale, subito riparato con l’emanazione del decreto legge “Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare”. 

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